LA STRADA DIPLOMATICA PER RIPORTARE A CASA I DUE MARÒ

di Giuseppe Paccione

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Giuseppe J. Paccione

Con la messa da parte dell’applicazione circa la legge antiterrorismo nei riguardi di Latorre e Girone, la Suprema Corte di Nuova Delhi ha ritenuto necessario accogliere il ricorso delle autorità italiane che doveva evitare che la National Investigation Agency, cioè a dire quel corpo di polizia che si occupa di contrastare il terrorismo, dovesse continuare le indagini e formulare le accuse ai due marò.

 È d’uopo porre in chiaro se il nostro Paese abbia intenzione di difendersi nel processo ovvero dal processo. A oggi, ha unicamente contestato la giurisdizione dell’India all’interno del processo, rendendosi presente con i due ragazzi pugliesi alle udienze, sostenendo di sovente la questione delle Istanze giudiziarie internazionali, senza ottenere alcun esito positivo.

 Nello stato attuale, le autorità italiane stanno valutando di puntare sull’internaziona-lizzazione della controversia. In primis, il rifiuto di non essere presente ai dibattimenti della Corte Suprema indiana o ad altra Istanza giudiziaria dell’India, perché ciò potrebbe indicare non solo ostacolare che Girone e Latorre si presentino in tribunale, ma pure ordinare che i due fucilieri della marina militare italiana non si presentino più alle autorità di polizia indiane per la consueta firma settimanale (come avevo già sottolineato in un mio precedente articolo, su questo sito).

 Tale punto potrebbe cagionare la revoca della libertà di movimento di cui godono i due militari italiani e, pertanto, restare chiusi all’interno dei locali della sede diplomatica italiana, considerati sicuri, dato che le autorità indiane non possono invaderne, come accadde nel 1979, quando un gruppo di studenti iraniani occupò l’ambasciata e la sezione consolare statunitense nella città di Teheran.

 Dubito fortemente che il governo di Nuova Delhi possa lasciare andar via i due ragazzi pugliesi alla volta del nostro Paese, sino a quando non venga a delinearsi tale questione, come spesso ha domandato l’Italia. Nel caso in cui l’India rifiuti di processarli, l’internazionalizzazione ha due vie come l’arbitrato internazionale o il negoziato di carattere diplomatico, da seguire nell’ambito multilaterale. Sia l’India, che l’Italia dovrebbe determinare a chi spetti la giurisdizione, senza entrare nel merito della questione, con l’evitare se i due marò siano in modo chiaro i responsabili dell’uccisione dei due pescatori indiani che si trovavano a bordo della piccola imbarcazione.

 L’arbitrato è quello stabilito dall’Annesso VII alla Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare, che potrebbe essere posto in moto dalle autorità di Roma attraverso un ricorso unilaterale. Contemporaneamente, l’Italia potrebbe presentare la domanda al Tribunale internazionale del diritto del mare (con sede ad Amburgo) una misura temporanea, volta al ritorno in patria dei due marò in attesa della decisione finale. Si menzioni che l’arbitrato internazionale o Tribunale arbitrale è composto da un collegio di 5 giudici, 2 dei quali sono dei due Stati in causa, cui spetta la nomina, i 3, invece, di altri Stati.

 L’Annesso VII dell’UNCLOS stabilisce un iter procedurale in caso d’impasse, ivi l’intervento del presidente del Tribunale del diritto del mare. Dato che l’appello è escluso, i due Stati in controversia potrebbero in modo preliminare inserirlo. La Corte permanente internazionale arbitrale (la sua sede è all’Aja) potrebbe mettere a disposizioni le proprie strutture.

 Com’è ben noto, le argomentazioni dell’Italia pongono in evidenza due linee: il fatto che l’incidente sia accaduto nelle acque internazionali e l’immunità funzionale dei due fucilieri della Marina Militare Italiana. La prima linea è molto fragile, perché si è alla presenza di un concorso di giurisdizione, sebbene i due pescatori morti avessero la cittadinanza indiana ed è speciosa l’argomentazione, secondo cui la giurisdizione spetti unicamente al nostro Paese.

Le argomentazioni italiane fanno essenzialmente perno su due punti: il fatto che la sparatoria sia avvenuta in alto mare e l’immunità funzionale dei due marò. La prima argomentazione è debole. Esiste un concorso di giurisdizione poiché le vittime sono di nazionalità indiana ed è speciosa l’argomentazione secondo cui la giurisdizione spetta esclusivamente all’Italia, come sarebbe avvenuto se si fosse trattato di collisione o altro incidente della navigazione.

 La seconda argomentazione si fonda sul fatto che i due fucilieri italiani, anche se erano a bordo su Enrica Lexie, nave commerciale battente bandiera italiana, hanno agito per una funzione di carattere pubblico e la loro azione va imputata direttamente allo Stato italiano che ne risponderà in base ai canoni della responsabilità internazionale. Il solo problema è che si tratta di una norma cogente o jus cogens, non scritta, e che la vicenda dell’immunità funzionale è ancora sotto la lente della Commissione del diritto internazionale dell’ONU.

 L’altro problema dell’arbitrato concerne il tempo, dove sino a oggi sono stati azionati iter procedurali arbitrali nell’ambito dell’UNCLOS, tanto è vero che gli arbitrati conclusi hanno avuto la durata di 3 anni; altri non sono ancora giunti alla loro conclusione, come ad esempio quello tra l’India e il Bangladesh del 2009.

 Un’altra strada diversa dall’arbitrato, pur rimanendo nell’ambito della internazionalizzazione e respingendo il processo indiano, è la negoziazione in un quadro multilaterale, facendo leva sugli Stati alleati e presentando la disputa nei fori multilaterali, a iniziare dall’ONU, sollecitando anche l’intervento del Segretario Generale. Oltre ad aver perseguito varie vie per la soluzione, è d’uopo abbandonare il processo indiano e una strategia di tipo tecnico-giuridico possa rappresentare un vero sostegno a favore del negoziato di genere politico e diplomatico. Ritengo, ad esempio, durante la discussione che si svolge ogni anno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui lavori della Commissione del diritto internazionale, che vada affrontata il problema sull’immunità funzionale di cui sono investiti gli organi di uno Stato, impegnati in missioni che hanno come fine la lotta alla pirateria.

 L’idea che potrei suggerire alle nostre autorità è quella di dare vita a un accordo o convenzione internazionale sulla disciplina del personale militare che sale a bordo di navi commerciali/mercantili, in cui andrebbero incluse norme ad hoc a favore di soggetti che indossano una divisa e armati, in modo da rendere una volta per tutte il loro status, in virtù del diritto internazionale contemporaneo e renderlo rinvigorito e adattato.

 Ritengo, infine, che la soluzione diplomatica e il coinvolgimento della comunità internazionale sia la migliore soluzione rispetto all’arbitrato internazionale, giacché i tempi lunghi porterebbero a un risultato incognito. Si tenga presente che gli atti pirateschi non sono stati del tutto debellati, ma sono in diminuzione dal momento in cui è stata data la possibilità alle navi mercantili di avere personale armato a bordo. L’Italia deve far valere dell’immenso contributo che sta dando per contrastare il fenomeno della pirateria e che la comunità internazionale deve attivarsi per porre termine a quest’amara situazione che dura ormai da due anni.

Dr. Giuseppe Paccione
Esperto di Diritto internazionale
Diritto dell’UE
Diritto diplomatico e consolare
Diritto costituzionale

LA STRADA DIPLOMATICA PER RIPORTARE A CASA I DUE MARÒ

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